LA DIRETTIVA EUROPEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 ottobre 2012 la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La direttiva, entrata in vigore il 4 dicembre, fissa il termine del 5 giugno 2014 per il recepimento da parte degli Stati membri Ue delle relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative volte ad ottemperare i nuovi obblighi di riduzione dei consumi di energia. La nuova direttiva modifica le precedenti direttive 2009/125/CE (relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti) e 2010/30/UE (relativa all’etichettatura energetica), abroga, dal 5 giugno 2014, le direttive 2004/8/CE ( relativa alla promozione della cogenerazione) e 2006/32/CE (relativa all’efficienza energetica negli usi finali) stabilendo un quadro comune per gli Stati Membri.
I governi degli stati membri dovranno stabilire gli obiettivi nazionali per incrementare l’efficienza energetica con il fine di raggiungere l’obiettivo del 20% previsto dal “Pacchetto Clima Energia 20-20-20” ed elaborare un piano pluriennale per raggiungere questi obiettivi.
La direttiva introduce piani di ristrutturazioni energetica dell’edilizia pubblica: a partire dal primo gennaio 2014, gli stati dell’Unione Europea dovranno garantire l’efficientamento del parco immobiliare per il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici oltre i 500 mq; tale soglia scenderà a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015. Inoltre, gli stati membri, dovranno prevedere, previa ricognizione del parco immobiliare, una strategia a lungo termine per rendere maggiormente efficienti gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati entro il 2050. Gli stati membri si impegnano affinché il governo acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.
Gli stati membri dovranno istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica volto a garantire che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate, conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020. A norma di ciò le imprese energetiche di pubblica utilità saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale di risparmio energetico equivalente almeno all’1,5% del totale dell’energia venduta ai consumatori finali, sulla base della media dei consumi del triennio precedente all’entrata in vigore della direttiva.
Tutte le grandi imprese saranno obbligate a sottoporsi ad audit energetici di alta qualità, ogni 4 anni, svolti in maniera indipendente, ed efficaci in rapporto ai costi. Gli audit dovranno iniziare non più tardi di tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva. Le piccole e medie imprese saranno esentate da tale obbligo, ma dovranno essere previsti dei programmi specifici per incoraggiare queste imprese a sottoporsi ad audit energetici. Gli stati membri dovranno poi prevedere, attraverso servizi di consulenza, delle misure per informare adeguatamente le famiglie alla necessità di questi controlli.
La direttiva introduce anche disposizioni per la creazione di strumenti finanziari per il miglioramento dell’efficienza energetica e per l’agevolazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Gli stati membri dovranno facilitare l’istituzione di queste strutture o ottimizzare l’utilizzo di quelle già esistenti.
Category: Attualità
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